Sismabonus acquisto, cosa sapere
Per continuare a usufruire delle opzioni inerenti al sismabonus, basta che l’impresa abbia chiesto il titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023
Il sismabonus acquisto è la detrazione fiscale riconosciuta a chi vuole acquistare un immobile in un edificio demolito e ricostruito in chiave antisismica da un’impresa di costruzione immobiliare, nelle zone a rischio sismico 1, 2 o 3. Questo di fatto, a certe condizioni, continuerà ad essere elargito sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito.
Vi è in effetti l’approvazione di un emendamento che alleggerisce i vincoli introdotti dal DL 11/2023 sulla cessione del credito, da parte della Commissione Finanze.

Chi compra casa con il sismabonus acquisto potrà continuare a scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tutto ciò però a condizione che il costruttore abbia richiesto il titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023.
Quando sconto in fattura e cessione del credito sono salvi
L’introduzione del DL 11/2023, che prevede che nell’ambito del sismabonus acquisto gli acquirenti delle case antisismiche possano optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ha di fatto posto il termine per la registrazione del contratto preliminare/definitivo entro il 16 febbraio 2023.
Durante il percorso parlamentare per la conversione in legge, la Commissione ha quindi approvato le richieste di modifica sul sismabonus acquisto.

Le novità, molto restrittive, hanno messo in allarme i potenziali beneficiari del sismabonus acquisto, i professionisti e le imprese. Tutto queste perché le possibilità di sconto in fattura e cessione del credito sarebbero state molto limitate.
Per effetto delle modifiche approvate, lo sconto in fattura e la cessione del credito saranno dunque salvi. Tuttavia saranno disponibili a condizione che il costruttore abbia richiesto il titolo abilitativo, per la realizzazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione, entro il 16 febbraio 2023.
Le opzioni per chi compra casa con il sismabonus acquisto
L’acquirente quindi può, a patto che il costruttore abbia richiesto il permesso di costruire per la demolizione del vecchio fabbricato e la ricostruzione del nuovo edificio con criteri antisismici entro il 16 febbraio 2023:
– scegliere se usufruire direttamente del sismabonus acquisto, sotto forma di detrazione fiscale, nella sua dichiarazione dei redditi;
– concordare lo sconto in fattura col costruttore;
– cedere al sismabonus acquisto il credito corrispondente.
Se il titolo abilitativo è stato richiesto dopo il 16 febbraio 2023, l’acquirente della casa antisismica può solo usufruire direttamente del sismabonus acquisto.
Dopo l’approvazione del DL 11/2023, il contratto (preliminare o definitivo) di acquisto costituisce la fase finale di progetti di recupero edilizio molto complessi e caratterizzati da una lunga tempistica di esecuzione.
C’è però una novità rispetto all’ipotesi iniziale, che puntava a consentire lo sconto in fattura e la cessione del credito. Difatti inizialmente era valida solo in presenza di un preliminare registrato o di un contratto definitivo concluso. L’emendamento approvato in Commissione mette al riparo una serie di interventi già programmati. Interventi ricordiamo, che senza le due opzioni avrebbero potuto subire un arresto.
Questo significa che il potenziale acquirente, coinvolto dalle fasi iniziali del progetto con la prospettiva di poter ottenere lo sconto in fattura sul prezzo dell’immobile, avrebbe potuto essere scoraggiato da un cambiamento della normativa in itinere, prima della stipula del contratto. Un’eventualità che avrebbe messo in seria difficoltà le imprese.
Come funziona il sismabonus acquisto
Ricordiamo che il sismabonus acquisto è una detrazione fiscale. E ricordiamo che difatti per tale detrazione possono usufruire gli acquirenti di case antisismiche realizzate, nei Comuni delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare mediante la demolizione e ricostruzione di interi edifici.
La detrazione, entro un ammontare massimo di 96mila euro, è pari al:
– 75% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
– 85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.