Ristrutturazione 2023, continua il Bonus
Continua la disponibilità del Bonus ristrutturazione per tutto il 2023. È l’incentivo che riguarda le spese relative ai lavori edilizi effettuati su edifici ad uso abitativo. La detrazione fiscale del 50% sull’IRPEF, fino a un massimo di 96.00 euro di spesa, è riconosciuta per interventi di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria effettuati entro il 31 dicembre 2024.
È di vitale importanza conoscere i lavori ammissibili, i requisiti per la cessione del credito e lo sconto in fattura, per comprendere come funziona il bonus ristrutturazione 2023 ed usufruirne. Nonché è bene sapere le informazioni essenziali per accedere all’agevolazione gestita dall’Agenzia delle Entrate.
Indice
Bonus ristrutturazione nel dettaglio
I lavori ammessi su singole unità immobiliari
Chi è interessato alla detrazione per la ristrutturazione
Lavori ammessi su singole unità abitative
Bonus ristrutturazione, chi può usufruirne?
Come pagare i lavori?
Bonus ristrutturazione nel dettaglio
Nella fattispecie l’agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86. Questo consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, con un limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, la detrazione viene aumentata al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 e il limite massimo di spesa aumenta fino a 96.000 euro. La ripartizione della suddetta detrazione deve essere dilazionata in dieci quote annuali di parti importo.

È prevista inoltre, una detrazione Irpef entro un importo massimo di 96.000 euro per coloro che hanno intenzione di acquistare fabbricati a uso abitativo ristrutturati. Nella fattispecie, la detrazione è applicabile in caso di interventi di risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia e di restauro, riguardanti interi fabbricati. Interventi eseguiti da cooperative edilizie, imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che si interesseranno di provvedere alla successiva assegnazione dell’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
A prescindere dal valore degli interventi effettuati, il calcolo della detrazione viene effettuato dall’acquirente/assegnatario dell’immobile. Calcolo effettuato su un importo forfettario che è pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).
Anche questa detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
I lavori ammessi su singole unità immobiliari
Gli interventi su singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Tali interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli rurali e le loro pertinenze. Sono esclusi dagli incentivi fiscali gli interventi di manutenzione ordinaria, salvo che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione, vale a dire:
A. Manutenzione straordinaria
B. Restauro e risanamento conservativo
C. Ristrutturazione edilizia
Manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria si intende l’insieme di opere necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione di servizi igienico/sanitari e tecnologici, purché non si modifichi la volumetria complessiva degli edifici e non si proceda ad un mutamento delle destinazioni d’uso.
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, purché non venga sempre modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Tra le opere di manutenzione straordinaria rientrano:
Installazione di ascensori e scale di sicurezza
Realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
Rifacimento di scale e rampe
Interventi finalizzati al risparmio energetico Recinzione dell’area privata
Costruzione di scale interne
Chi è interessato alla detrazione per la ristrutturazione
L’agevolazione spetta ai seguenti soggetti su cui grava l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato:
Proprietari o nudi proprietari
Titolari di diritti reali o personali di godimento sull’immobile oggetto degli interventi Locatari o comodatari dell’immobile
Soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi e, con il consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa
Imprenditori individuali per immobili non classificati come beni strumentali o merce Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir che producono redditi in forma associata

Inoltre, i seguenti soggetti hanno diritto alla detrazione, sostenendo le spese e essendo intestatari di bonifici e fatture:
Familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto degli interventi Coniuge separato assegnatario dell’immobile
Componente dell’unione civile Convivente more uxorio dal 1° gennaio 2016.
Ha diritto alla detrazione l’acquirente di un immobile con contratto preliminare di vendita (compromesso) se è stato immesso nel possesso dell’immobile, esegue i lavori a proprio carico e registra il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ha invece diritto alla detrazione limitatamente alle spese effettuate per l’acquisto di materiali anche chi esegue lavori in proprio sull’immobile.
Lavori ammessi su singole unità abitative
Per quanto riguarda i lavori effettuati sulle singole unità abitative, è possibile usufruire delle seguenti detrazioni fiscali:
Detrazione del 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per i lavori effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Detrazione del 36% delle spese sostenute, con un limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, per i lavori che saranno effettuati a partire dal 1° gennaio 2025.
C’è la possibilità di portare in detrazione una parte dei costi sostenuti per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni degli edifici residenziali situati sul territorio nazionale.
L’agevolazione fiscale può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e deve essere suddivisa tra tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile su cui sono effettuati i lavori, in base a un titolo idoneo. Possono usufruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia fiscale tutti i contribuenti soggetti all’Irpef che siano residenti o meno in Italia.
La detrazione spetta anche a locatari, comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata e familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile.
È bene sapere che se ci sono due comproprietari, la detrazione spetta anche a quello che non è indicato nella fattura a condizione che sia annotata la sua percentuale di spesa.
Bonus ristrutturazione, chi può usufruirne?
Ogni singolo condomino ha diritto a una detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni in base alla quota millesimale di proprietà o ai diversi criteri previsti dall’articolo 1123 e seguenti del codice civile, per l’anno in cui viene effettuato il bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.

La detrazione spetta al condomino nella misura della quota a lui imputabile, purché sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine, l’amministratore dovrà rilasciare una certificazione contenente l’ammontare delle spese sostenute e la quota millesimale imputabile a ogni singolo condomino.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sugli interventi realizzati con finalità di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, al fine di monitorare e valutare il risparmio ottenuto.
Come pagare i lavori?
Per fruire della detrazione, è necessario che i pagamenti di dette spese siano effettuati con bonifico bancario o postale, anche online. La causale del versamento risulterà in relazione all’articolo 16- bis del Dpr n. 917/1986, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Se invece i lavori sono stati finanziati da una società finanziaria, il contribuente potrà comunque richiedere l’agevolazione, purché la società finanziaria paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge e il contribuente abbia inoltre la ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.
Per quanto riguarda gli interventi condominiali, dovranno essere indicati anche quelli dell’amministratore o di un altro condomino che effettua il pagamento oltre al codice fiscale del condominio.
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